Collegio di Garanzia respinge ricorso Agnelli: "Inammissibile e infondato". Confermati 10 mesi di inibizione

19.01.2024 18:55 di  Marco Spadavecchia   vedi letture
Collegio di Garanzia respinge ricorso Agnelli: "Inammissibile e infondato". Confermati 10 mesi di inibizione
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ha respinto il ricorso dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli per l'inibizione comminata in seguito al caso della cosiddetta manovra stipendi. I giudici hanno respinto il ricorso perché ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato. L'ex presidente della Juventus era stato condannato a 16 mesi, poi ridotti a 10 dalla Corte d'appello federale della Figc.

Il procuratore generale dello sport Ugo Taucer si era già espresso in mattinata davanti al Collegio: "Condividiamo la memoria presentata dalla Figc, dunque la nostra posizione è di ritenere giusto il respingimento del ricorso". 

Di seguito il comunicato.

COMUNICATO: LE SEZIONI UNITE RESPINGONO IL RICORSO DI ANDREA AGNELLI. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta dalla Presidente, avv. Gabriela Palmieri, ha assunto le seguenti determinazioni:

HA RESPINTO, PERCHE’ IN PARTE INAMMISSIBILE ED IN PARTE INFONDATO, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2023, presentato, in data 5 ottobre 2023, dal dott. Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 0032/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello della FIGC, Sezioni Unite, emessa in data 28 agosto 2023 e depositata in data 6 settembre 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 27907/336pf22-23/GC/gb e n. 0017/CFA/2023-2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0011/TFNSD-2023-2024 del 10 luglio 2023, depositata il 20 luglio 2023 (che aveva irrogato, nei confronti del dott. Agnelli, la sanzione dell’inibizione per la durata di 16 mesi e dell’ammenda per € 60.000,00 in relazione ai capi A e B, disponendo invece il proscioglimento del deferito in relazione al capo C), è stata riformata la decisione di primo grado e, per l'effetto, irrogata, nei confronti del dott. Agnelli la sanzione dell’inibizione della durata di 10 mesi e la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DEL RESISTENTE.