Giudice Sportivo 6 squalificati per la 24ª giornata di Serie A: tra questi c’è Pellegrini che salta la Juve
Il giudice sportivo ha comunicato le sue decisioni dopo la 23ª giornata di Serie A tra questi c'è Luca Pellegrini della Lazio che salterà la gara con la Juventus:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
AHANOR Honest (Atalanta): per avere, all'8° del primo tempo, colpito con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SARR Amin (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PELLEGRINI Luca (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PRATI Matteo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VLAŠIĆ Nikola (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
Inoltre, il giudice sportivo ha comunicato che l'Inter ha comminato una multa con diffida all'Inter per il lancio del petardo vicino ad Audero: "Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS".