Divieto di trasferta per i tifosi, Federsupporter: "Violate norme e principi costituzionali e comunitari"
"Di recente, a causa di incidenti avvenuti tra opposte tifosi in trasferta, sono stati emanati dal Ministro dell’Interno provvedimenti che vietano le trasferte dei tifosi delle squadre coinvolti in tali incidenti.
Ciò premesso, come più volte sottolineato in passato da Federsupporter, si tratta di provvedimenti contrari a norme e principi costituzionali e comunitari".
Lo afferma l'Avv.Massimo Rossetti, responsabile area legale Federsupporter.
"In particolare - continua il legale dell'associazione -, la Cassazione, Sezione III Penale, con Sentenza n. 22266 del 3 Febbraio- 26 maggio 2016, ha sancito che il principio di responsabilità personale ex articolo 27 Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è valido non solo In materia penale ma, anche, amministrativa e, più in generale, in ogni caso di provvedimento avente carattere afflittivo.
Si tenga anche presente che una consolidata giurisprudenza costituzionale, di merito, di legittimità, ordinaria e amministrativa, stabilisce che una misura, tipica o atipica, di prevenzione non è scindibile dai comportamenti tenuti in concreto dai destinatari della misura stessa ritenuti pericolosi.
Ne consegue che un provvedimento che limita primari beni di rilevanza costituzionale impone il rispetto di fondamentali principi, anch'essi costituzionali, quali, in specie, il principio di responsabilità personale, previsto dall'articolo 27 Costituzione.
Peraltro, una responsabilità collettiva, posta a fondamento di un provvedimento inibitorio nei confronti di un'intera tifoseria, e non solo dei soggetti autori dei fatti e dei comportamenti illeciti, sarebbe configurabile, ove gli appartenenti alla comunità inibita vengano tutti, indistintamente e indiscriminatamente, ritenuti componenti di una “societas sceleris” o, quantomeno, concorrenti esterni con una siffatta “societas”.
Concorrenza che non sussiste nella mera convivenza, cioè in una assistenza passiva alla perpetrazione di un reato.
Sicché, discriminare i cittadini, non in base ai loro comportamenti in concreto posti in essere, bensì in base all'appartenenza a determinate categorie o gruppi, non appartiene ad uno Stato liberale e democratico.
E, infatti, la citata sentenza della Cassazione, espressamente, prevede che discriminare taluno o taluni in base ad una responsabilità collettiva è un “retaggio di trascorse e non illuminate epoche storiche e giuridiche”.
Pertanto, i provvedimenti in oggetto possono essere impugnati dagli interessati per chiederne l'annullamento in sede giudiziaria", conclude Rossetti.