Marco Bellinazzo: "Operazione ladroni: per la Cassazione non fu l'Inter a far spiare l'arbitro De Santis"

Parla il giornalista.
04.09.2015 20:00 di Alessandro Vignati   vedi letture
Marco Bellinazzo: "Operazione ladroni: per la Cassazione non fu l'Inter a far spiare l'arbitro De Santis"
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Attraverso il suo blog sul sito de ll Sole 24 Ore, il giornalista del quotidiano economico Marco Bellinazzo ha parlato di Calciopoli. Con le sentenze di Cassazione: "Al mosaico di Calciopoli si aggiunge un altro definitivo tassello, sia pure “laterale”, con la decisione della Corte di cassazione (sentenza n. 17547 depositata il 3 settembre) nella causa per risarcimento danni intentata dall’arbitro Massimo De Santis contro l’Inter. De Santis ha accusato, infatti, la società nerazzurra, e in particolare i suoi massimi dirigenti Moratti, Facchetti e Tronchetti Provera, di aver conferito nel 2002 a Giuliano Tavaroli l’incarico di spiarlo, al fine di redigere “un dossier denominato Operazione Ladroni in relazione al cd sistema Juventus, asserita illecita organizzazione finalizzata a favorire detta squadra calcistica”, come scrivono i giudici della Cassazione. L’attività di spionaggio e dossieraggio è costata una condanna in ambito penale a Tavaroli e a Emanuele Cipriani, titolare dell’agenzia investigativa a cui il primo si era rivolto.

Per la Cassazione, che ha confermato quanto stabilito dal tribunale di primo grado in sede civile, però, “non vi è prova che la raccolta delle informazioni sia imputabile a Fc Internazionale, sulla base di tutte le risultanze probatorie in atti, da cui risulta che, gli accertamenti illeciti furono materialmente posti in essere dai dirigenti responsabili del cd. gruppo Pirelli-Telecom, anche attraverso strutture societarie ad essi facenti capo, e, sul piano giuridico-economico, il costo degli abusivi accertamenti fu sostenuto solo da Pirelli spa; laddove soltanto il teste Tavaroli aveva dichiarato di aver ricevuto l’incarico di spionaggio dalla società calcistica, dichiarazione, tuttavia, di scarsa rilevanza probatoria, atteso che detto incontro – di cui peraltro, a differenza degli altri, erano rimasti indefiniti tempo e luogo – sarebbe avvenuto soltanto alla presenza di Giacinto Facchetti, che tuttavia era venuto a mancare pochi giorni prima della deposizione in questione, dunque senza la possibilità di acquisirne riscontro; del resto, la situazione si palesa evidentemente diversa dalla cd vicenda Vieri, ove la fatturazione delle prestazioni volte ad acquisire illecitamente dati personali è avvenuta nei confronti della società predetta”.
Infine, per i giudici di legittimità, non vi è neppure la prova che l’Inter abbia utilizzato a proprio favore i dati personali di De Santis, tant’è che non ci sono state indagini penali contro i suoi dirigenti. E la “pesante condanna di De Santis da parte del Tribunale di Napoli per reati di frode sportiva non è derivata dal cd dossieraggio svolto a suo carico”.